1. Al fine di favorire la ricostituzione di aziende agricole di montagna in compendio unico, nei territori delle comunità montane il trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli tra imprenditori agricoli che si impegnano a costituire un compendio agricolo unico e a coltivarlo o a condurlo per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento è esente dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e da ogni altro genere di tributo o di tassa.
2. I terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, acquisiti con le agevolazioni previste dal presente articolo ed entro i limiti della superficie minima indivisibile stabilita ai sensi del comma 8, sono considerati unità indivisibili per quindici anni dal momento dell'acquisto e durante tale periodo non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi.
3. In caso di successione, i compendi agricoli unici devono essere compresi per intero nella porzione di uno dei coeredi o nelle porzioni di più coeredi che ne richiedano congiuntamente l'attribuzione. Tale disciplina si estende anche ai piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi da regioni, province, comuni e comunità montane.
4. In caso di violazione delle disposizioni dei commi 2 e 3 sono dovute, oltre alle imposte non pagate e agli interessi, maggiori imposte pari al 50 per cento di quelle dovute.
5. All'imprenditore agricolo che acquisti a qualsiasi titolo i terreni agricoli di cui al comma 1 possono essere concessi mutui decennali a tasso agevolato con copertura degli interessi pari al 50 per cento a carico