Art. 19.
(Ricostituzione di compendi agricoli
unici in montagna).

      1. Al fine di favorire la ricostituzione di aziende agricole di montagna in compendio unico, nei territori delle comunità montane il trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli tra imprenditori agricoli che si impegnano a costituire un compendio agricolo unico e a coltivarlo o a condurlo per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento è esente dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e da ogni altro genere di tributo o di tassa.
      2. I terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, acquisiti con le agevolazioni previste dal presente articolo ed entro i limiti della superficie minima indivisibile stabilita ai sensi del comma 8, sono considerati unità indivisibili per quindici anni dal momento dell'acquisto e durante tale periodo non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi.
      3. In caso di successione, i compendi agricoli unici devono essere compresi per intero nella porzione di uno dei coeredi o nelle porzioni di più coeredi che ne richiedano congiuntamente l'attribuzione. Tale disciplina si estende anche ai piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi da regioni, province, comuni e comunità montane.
      4. In caso di violazione delle disposizioni dei commi 2 e 3 sono dovute, oltre alle imposte non pagate e agli interessi, maggiori imposte pari al 50 per cento di quelle dovute.
      5. All'imprenditore agricolo che acquisti a qualsiasi titolo i terreni agricoli di cui al comma 1 possono essere concessi mutui decennali a tasso agevolato con copertura degli interessi pari al 50 per cento a carico

 

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del bilancio dello Stato. Tale mutuo concerne l'ammortamento del capitale aziendale e l'indennizzo da corrispondere ad eventuali coeredi, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.
      6. Per gli scopi di cui ai commi 1 e 5, è costituito presso l'ISMEA un apposito fondo con una dotazione di 2.320.000 euro annui.
      7. Gli onorari notarili per gli atti previsti dai commi 1 e 5 sono ridotti ad un sesto.
      8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano regolano con proprie norme l'istituzione e la conservazione delle aziende montane, determinando, in particolare, l'estensione della superficie minima indivisibile.